Mentre il ministero della Giustizia, a mezzo del capo
dell'ufficio legislativo del ministero della Giustizia, Augusta Iannini,
rispondendo ad un quesito posto dal Cnf, ha spiegato che le nuove norme
sulla durata del tirocinio di 18 mesi sono irretroattive e, pertanto,
applicabili per chi abbia iniziato il praticantato dopo il 24 gennaio,
data di entrata in vigore del Decreto legge n. 1 del 2012, geometri,
periti industriali e periti agrari, in proprie ordinanze dirigenziali di
indizione delle sessioni di esami di stato per l'anno 2012, hanno
indicato in 18 mesi il periodo di pratica sufficiente per l'ammissione
all'esame di abilitazione, facendo esplicito riferimento all'articolo 9,
comma 6 del Decreto legge citato.
Anche l'Ordine degli avvocati di Firenze, in tale contesto, ha provveduto a deliberare, nel corso di un’adunanza del 30 maggio, in senso diverso rispetto alle indicazioni del Dicastero, ritenendo che l'invocato principio della irretroattività della legge non è applicabile in quanto la nuova normativa andrebbe ad incidere su rapporti giuridici ancora non esauriti.
Anche l'Ordine degli avvocati di Firenze, in tale contesto, ha provveduto a deliberare, nel corso di un’adunanza del 30 maggio, in senso diverso rispetto alle indicazioni del Dicastero, ritenendo che l'invocato principio della irretroattività della legge non è applicabile in quanto la nuova normativa andrebbe ad incidere su rapporti giuridici ancora non esauriti.
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